Sez. 2, Sentenza n. 363 del 18/01/1979 (Rv. 396462 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - NOZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - NOZIONE.*
Il dolo, come causa di annullamento del contratto, puo consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente o per mezzo di terzi (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui fatti o circostanze decisive, come nella reticenza (dolo omissivo): tuttavia la reticenza o il silenzio, al pari del mendacio, non bastano da sole a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze che, se note, avrebbero fatto desistere l'altra parte dal concludere il contratto, e in rapporto, altresi, alle qualita e condizioni soggettive dell'altro contraente, e al complesso del comportamento che determina l'errore, occorrendo che alla reticenza e al mendacio si accompagni tutta una condotta in cui si concretino le malizie e le astuzie volte a realizzare l'inganno che l'animus persegue. (Conf 1817/77, mass n 385554; (Conf 1308/72, mass n 357836).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)