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Sez. 2, Sentenza n. 363 del 18/01/1979 (Rv. 396462 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396462-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - NOZIONE.*

Il dolo, come causa di annullamento del contratto, puo consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente o per mezzo di terzi (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui fatti o circostanze decisive, come nella reticenza (dolo omissivo): tuttavia la reticenza o il silenzio, al pari del mendacio, non bastano da sole a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze che, se note, avrebbero fatto desistere l'altra parte dal concludere il contratto, e in rapporto, altresi, alle qualita e condizioni soggettive dell'altro contraente, e al complesso del comportamento che determina l'errore, occorrendo che alla reticenza e al mendacio si accompagni tutta una condotta in cui si concretino le malizie e le astuzie volte a realizzare l'inganno che l'animus persegue. (Conf 1817/77, mass n 385554; (Conf 1308/72, mass n 357836).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)