Sez. 3, Sentenza n. 1308 del 26/04/1972 (Rv. 357836 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - MENZOGNA O RETICENZA - COMPORTAMENTO DOLOSO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - MENZOGNA O RETICENZA - COMPORTAMENTO DOLOSO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Anche la semplice menzogna o la sola reticenza possono costituire comportamento doloso, quando siano servite ad occultare un fatto che, se conosciuto dall'altro contraente, ne avrebbe determinato diversamente la volizione, in considerazione delle sue condizioni soggettive e delle circostanze di fatto nelle quali furono adoperate ed alle quali si accompagnarono. (Conf 1573'68, mass n 333303).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)