Sez. L, Sentenza n. 25235 del 30/11/2009 (Rv. 611127 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ. - Cessione d'azienda svolgente attività in regime di concessione amministrativa - Applicabilità della disciplina codicistica - Fondamento - Fattispecie, antecedente alla novella introdotta con il d.lgs. n.18 del 2001, concernente cessione di azienda esercente attività sanitaria in regime di convenzione con il SSN.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In tema di trasferimento d'azienda, le disposizioni contenute nell'art. 2112 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 47 della legge n.428 del 1990 e antecedente alla novella introdotta con il d.lgs. n.18 del 2001 (che, nella definizione del trasferimento d'azienda prescinde dalla tipologia negoziale o dal provvedimento in base al quale il trasferimento è attivato), sono invocabili anche nel caso di trasferimento, con atto autoritativo della P.A., di azienda svolgente attività in regime di concessione amministrativa, in considerazione dell'orientamento espresso dalla Corte di giustizia CE con le sentenze 19 maggio 1992, C-29/91, 14 settembre 2000, C-343/98 e 25 gennaio 2001, C-172/99. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha applicato la norma codicistica in fattispecie concernente la cessione, con atto pubblico e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, di un'azienda appartenente ad una società in amministrazione straordinaria, esercente attività sanitaria in regime di convenzione con il SSN).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 99, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)