Sez. L, Sentenza n. 22067 del 22/10/2007 (Rv. 599499 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 cod. civ. - Interpretazione fornita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee - Vincolatività per il giudice nazionale - Sussistenza - Trasferimento d'azienda avvenuto in forza di provvedimento autoritativo della P.A. - Applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In forza del principio dell'immediata applicabilità nell'ordinamento interno dell'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, così da imporre al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni del predetto ordinamento che risultino in contrasto o incompatibili con essa, l'art. 2112 cod. civ., in considerazione dell'orientamento espresso da detta Corte con le sentenze 19 maggio 1992, C-29/91, 14 settembre 2000, C-343/98, 26 settembre 2000, C-175/99 e 25 gennaio 2001, C-172/99, è applicabile anche nelle ipotesi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi da un contratto fra cedente e cessionario, bensì da atto autoritativo della pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)