Sez. L, Sentenza n. 6290 del 25/10/1986 (Rv. 448529 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONI NON PERCEPITE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONI NON PERCEPITE - LIMITI.*
Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo, il risarcimento del danno spettante al lavoratore per il periodo intercorrente fra il licenziamento e la sentenza di annullamento S'identifica, quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute ex lege, nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore oppure che il datore di lavoro provi l'aliunde perceptum o il ricorrere di un fatto colposo del lavoratore creditore. (Conf 2762/85, mass n 440539, seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)