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Sez. L, Sentenza n. 5993 del 29/05/1995 (Rv. 492533 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Determinazione ex art. 18 statuto lavoratori - Riduzione con riguardo alle conseguenze dannose della durata del processo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492533-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Ai fini della liquidazione del danno derivante da licenziamento illegittimo, la misura del risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - commisurato alle retribuzioni non percepite dal lavoratore per il periodo successivo al licenziamento - non può essere ridotta, in applicazione del principio di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ., con riguardo alle conseguenze dannose riferibili al tempo impiegato per la tutela giurisdizionale da parte del lavoratore, stante l'esistenza di norme che ne regolano l'iter, con la previsione di termini perentori, e che consentono ad entrambe le parti in giudizio di interferire nell'attività processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)