Sez. 1, Sentenza n. 2573 del 06/03/1995 (Rv. 490934 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Opzione per il regime normale ex art: 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Efficacia fino a revoca - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di imposta sul valore aggiunto, l'opzione ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per il regime normale in alternativa a quello forfettario previsto per l'attività del contribuente (nella specie: attività di spettacolo circense) - che la legge dichiara vincolante per un triennio - già prima dell'intervento del D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 deve intendersi efficace fino a revoca, mentre la scadenza del triennio non comporta di per sè il ripristino del regime forfettario (previsto come regime ordinario per le imprese di spettacolo circense).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)