Sez. 5, Sentenza n. 6941 del 22/05/2001 (Rv. 546862 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Imprese esercenti attività di spettacolo - Opzione per il regime normale - Efficacia fino a revoca - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di IVA, anche nel regime vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 2, primo comma, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133), al testo dell'art. 74 del d.P.R. n. 633/72, l'opzione per il regime "ordinario" di applicazione dell'IVA da parte delle imprese, che esercitano attività di spettacolo o di pubblico intrattenimento, deve ritenersi efficace anche oltre la scadenza del termine triennale, fissato da detta disposizione, fino quando non vi sia stata esplicita revoca da parte dell'interessato, essendo diretto detto termine a garantire un periodo minimo di applicazione del regime prescelto, anziché a delimitare nel tempo l'operatività della scelta operata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)