Sez. L, Sentenza n. 4876 del 05/05/1995 (Rv. 492103 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Cumulo della rivalutazione con gli interessi legali - Elevazioni di questi ultimi al dieci per cento - Legittimità costituzionale ex sent. n. 207 del 1994 - Crediti di lavoro e crediti previdenziali - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Le ragioni in base alle quali la Corte Costituzionale, con sentenza 2 giugno 1994 n. 207, ha affermato la legittimità costituzionale dell'art. 429, comma, terzo, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali nonostante il fatto che questi siano stati elevati al dieci per cento dall'art. 1 della legge 26 novembre 1990 n. 353, sussistono anche con riferimento ai crediti previdenziali, ai quali, con sentenza 12 aprile 1991 n. 156, la Corte Costituzionale ha esteso la disciplina di cui all'art. 429 citato, attesa l'assimilabilità di questi ultimi ai crediti da lavoro in relazione alla comune finalità di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia ed alla conseguente esigenza di difendere il potere di acquisto delle somme di denaro oggetto di quei crediti, e considerata altresì la rilevanza costituzionale accordata dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, alla tutela delle esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, ad assicurare la quale tutela sono appunto destinate le prestazioni previdenziali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)