Sez. L, Sentenza n. 1771 del 12/02/1993 (Rv. 480860 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ. - Cumulabilità con gli interessi legali - Disciplina ex art. 1 legge n. 353 del 1990 relativa all'elevazione al 10 per cento del saggio degli interessi - Influenza - Esclusione - Disparità di trattamento tra creditore comune e creditore di lavoro - Insussistenza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria
La rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma cod. proc. civ., costituisce una componente essenziale del credito di lavoro tardivamente soddisfatto ed è- in quanto tale ed a differenza del risarcimento del danno da svalutazione liquidato ai sensi della disciplina comune di cui all'art. 1224 cod. civ. - cumulabile con gli interessi legali, da computare, appunto sulle somme rivalutate, senza che possa diversamente argomentarsi dall'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990 n. 353, che, nel dettare il nuovo testo dell'art. 1284 cod. civ., si è limitato ad accrescere al dieci per cento annuo il saggio degli interessi medesimi, senza, con ciò, determinare alcun mutamento del regime fondato sull'automatismo dell'attribuzione della rivalutazione dei crediti suddetti e dei relativi interessi, nonché sulla cumulabilità di tali prestazioni ai sensi della norma speciale e senza comportare, di per sè, alcun problema di parità di trattamento del titolare di un credito comune rispetto al titolare di un credito di lavoro, operando quell'accrescimento per l'uno come per l'altro, mentre il privilegio insito in siffatta cumulabilità solo al secondo, trova ampia e ragionevole giustificazione nella peculiare valenza costituzionale del credito di lavoro, resa palese dall'art. 36 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)