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Sez. L - , Sentenza n. 9735 del 19/04/2018 (Rv. 648185 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) | Inosservanza del termine a comparire - Vizio della notificazione - Configurabilità - Sanatoria per effetto della costituzione dell'appellato - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648185-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI)

Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notificazione dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione, e ne impone la rinnovazione, solo in difetto di costituzione dell'appellato; il vizio resta invece sanato da detta costituzione, ancorché effettuata al solo scopo di far valere la nullità, salva la possibilità per l'appellato di chiedere, all'atto della costituzione, un rinvio dell'udienza per usufruire dell'intero periodo previsto dalla legge ai fini di un'adeguata difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)