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Sez. L, Sentenza n. 25684 del 21/12/2015 (Rv. 638083 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) | Inosservanza del termine a comparire - Vizio della notificazione - Configurabilità - Sanatoria per effetto della costituzione dell'appellato - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638083-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI)

Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, configura un vizio della notificazione che non produce alcuna nullità se l'atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione dell'appellato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)