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Sez. 5, Sentenza n. 9192 del 21/04/2011 (Rv. 618011 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE | Cartella di pagamento riguardante redditi soggetti a tassazione separata - Indicazione dell'aliquota - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618011-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata con il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), la mancata indicazione, nella cartella di pagamento notificata al contribuente, degli elementi previsti da tale norma, tra i quali l'aliquota applicata, in quanto determini l'impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione, comporta la nullità della cartella medesima e la conseguente illegittimità della riscossione del tributo in essa iscritto; pertanto, nessuna nullità sussiste nel caso in cui la mancata indicazione dell'aliquota avvenga con riferimento a redditi oggetto di tassazione separata che, essendo sottoposti ad aliquota unica, la rendono facilmente individuabile con un semplice calcolo matematico tra l'imponibile e l'imposta applicata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)