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Sez. 5, Sentenza n. 3754 del 15/02/2013 (Rv. 625778 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE | Cartella esattoriale - Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Illegittimità - Esclusione - Applicazione dei principi generali sugli atti amministrativi ex art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625778-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE

L'omessa indicazione nella cartella esattoriale del nome del responsabile del procedimento (nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 36, comma 4 ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. con legge 28 febbraio 2008, n. 31), non determina il vizio di illegittimità della cartella, trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato e secondo il principio generale in tema di annullamento degli atti amministrativi applicabile in materia, di cui all'art. 21-octies, comma secondo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, sullo Statuto del contribuente, è norma "minus quam perfecta" e priva di sanzione, di guisa che la ricostruzione del suo regime non può essere operata che facendo ricorso ai precetti generali.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST., Legge 11/02/2005 num. 15 art. 14 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DM Finanze 03/09/1999 art. 1 com. 321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)