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Sez. 1, Sentenza n. 3377 del 22/02/1995 Ud. (dep. 28/03/1995) Rv. 200698 - 01

Armi - In genere | Armi proprie ed armi improprie - Caratteristiche delle une e delle altre - Indicazione - Detenzione delle armi improprie - Rilevanza penale - Esclusione - Detenzione delle armi proprie non previamente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza - Rilevanza penale - Sussistenza - Reato configurabile: è quello di cui all'art. 697 cod. pen. - Fattispecie: detenzione di machete e di sciabola.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200698-01

Armi - In genere

In tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; rientrano in tale categoria, secondo l'art. 30 T.U.L.P.S. e l'art. 45 comma primo, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cosiddette bianche. Sono invece armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa personale, secondo le indicazioni date dall'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110. Delle armi proprie in genere è vietata la detenzione non previamente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza; delle armi improprie è vietato solo il porto, non anche la detenzione. (Nella concreta fattispecie si trattava di detenzione di una sciabola e di un machete; affermando il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto che la detenzione del machete, la cui naturale destinazione non è l'offesa alla persona, non costituisce reato, mentre la detenzione della sciabola integra gli estremi della contravvenzione disciplinata dall'art. 697 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 30, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 45, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)