Sez. 1, Sentenza n. 6715 del 09/12/1982 (Rv. 424351 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'interpretazione delle clausole di un contratto rientra nei compiti istituzionali del giudice del merito, e non è sindacabile in Sede di legittimità se non per difetto di motivazione o violazione delle regole di ermeneutica; pertanto, l'interpretazione data dal giudice ad una clausola contrattuale in base a tali regole, non può essere censurata in Sede di legittimità con la contrapposizione di altra interpretazione pur essa possibile. (Conf 1570/82, mass n 419388; (Conf 534/82, mass n 418246; (Conf 5563/79, mass n 402157).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)