Sez. L, Sentenza n. 4759 del 27/05/1987 (Rv. 453412 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La valutazione delle risultanze di causa in riferimento alla prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilita dei testimoni e sulla maggiore credibilità di alcuni rispetto ad altri, come la scelta fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto, riservati, come tali, al prudente criterio discrezionale del giudice del merito ed insindacabili in Sede di legittimità, purché la motivazione risulti immune da vizi logici e giuridici. (V 1496/83, mass n 426325; (V 6715/82, mass n 424351; (V 1670/82, mass n 419388; (V 1143/82).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)