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Sez. 2, Sentenza n. 13239 del 23/03/2016 Ud. (dep. 04/04/2016) Rv. 266662 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE | Rinvio operato alle aggravanti di cui all'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen. - Modifiche introdotte dalla L. n. 94 del 2009 - Conseguenze - Richiamo da intendersi all'attuale terzo comma dell'art. 628 cod. pen - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266662-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE

Il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen. all'ultimo capoverso dell'art. 628 cod. pen., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, all'attuale terzo comma del predetto art. 628, e non al comma quarto concernente il concorso fra circostanze attenuanti ed aggravanti. (In motivazione, la S.C. ha precisato come la "ratio legis" consista nell'esigenza di creare nuove ipotesi aggravate, ferme restando le aggravanti già codificate in precedenza e non in quella di "abrogare" la fattispecie aggravata di cui all'art. 629).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)