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Sez. 5, Sentenza n. 2907 del 23/10/2013 Ud. (dep. 22/01/2014) Rv. 258463 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE | Circostanze aggravanti - Rinvio operato alle aggravanti di cui all'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen. - Natura - Rinvio formale o dinamico - Conseguenze - Richiamo da intendersi all'attuale terzo comma dell'art. 628 cod. pen. - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258463-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE

Il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen. all'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve qualificarsi di natura formale o dinamica, e deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, all'attuale terzo comma della disposizione normativa prevista per il delitto di rapina. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di mantenimento della coerenza del sistema repressivo, alle quali è funzionale lo strumento del rinvio formale o dinamico, impongono l'adeguamento della disposizione del comma secondo dell'art. 629 cod. pen. ed il riferimento all'attuale terzo comma dell'art. 628 cod. pen., norma alla quale "puntava" il testo precedente alla riforma del 2009).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)