Sez. 5 - , Sentenza n. 976 del 17/01/2018 (Rv. 646695 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PRESTAZIONI DI GARANZIE REALI O PERSONALI | Fideiussioni prestate da più persone, con atti separati, connotate da vincolo di solidarietà passiva in relazione al medesimo rapporto debitorio principale - Enunciazione in un unico decreto ingiuntivo - Conseguenze - Applicazione di un'unica imposta proporzionale su di una fideiussione e di un'imposta fissa su ciascuna delle altre fideiussioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PRESTAZIONI DI GARANZIE REALI O PERSONALI
In tema di imposta di registro, ex art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in caso di plurime fideiussioni enunciate nello stesso decreto ingiuntivo e comportanti responsabilità solidale cumulativa dei fideiussori per lo stesso debito, l'imposta proporzionale di registro va applicata ad una sola fideiussione, con sottoposizione delle altre ad imposta di registro in misura fissa, non essendo condizionata l'applicazione di detto speciale regime né alla contestualità della prestazione delle garanzie né ad una comune consapevolezza dei garanti di prestare garanzia per lo stesso debito, rilevando esclusivamente il fattore agevolativo rappresentato dalla solidarietà cumulativa assunta quale conseguenza legale (art. 1946 c.c.) della pluralità di co-garanzie per lo stesso debito.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 1 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)