Sez. T, Ordinanza n. 2277 del 04/02/2026 (Rv. 678004-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 - Tassazione dell'atto enunciato - Presupposti - Corrispondenza delle parti - Significato.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro all'atto enunciato, il riferimento alle "stesse parti" - contenuto nell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 - riguarda non solo le parti dell'atto enunciante e di quello enunciato in senso formale, bensì anche tutti i soggetti che, pur non essendo intervenuti nell'atto e non avendolo sottoscritto, risentono direttamente dei suoi effetti, non essendo esclusa la configurabilità dell'istituto dell'enunciazione dall'eventuale presenza nell'atto enunciante di soggetti ulteriori rispetto alle parti della disposizione enunciata.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)