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Sez. 2, Sentenza n. 13678 del 17/03/2009 Cc. (dep. 27/03/2009) Rv. 244253 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA | Informazione di garanzia e sul diritto di difesa - Atti a sorpresa - Sequestro preventivo disposto in applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 - Necessità delle informazioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244253-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA

Il sequestro preventivo di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, non deve essere preceduto dall'informazione di garanzia e dalla informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis cod. proc. pen., in quanto atto "a sorpresa", diretto alla ricerca della prova, per il quale non è previsto il previo avviso al difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 47 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)