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Sez. 2, Sentenza n. 23189 del 25/05/2005 Cc. (dep. 20/06/2005) Rv. 232007 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - informazione di garanzia | Informazione sul diritto di difesa ex art. 369 bis cod. proc. pen. - Atti di indagine a sorpresa - Sequestro preventivo disposto in applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 - Necessità dell'informazione sul diritto di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232007-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - informazione di garanzia

Il sequestro preventivo di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, non deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto "a sorpresa", diretto alla ricerca della prova, per il quale non è previsto il previo avviso al difensore. (Fattispecie in cui il sequestro preventivo di beni di una società è stato adottato a seguito delle indagini in ordine alla responsabilità amministrativa ad essa riconducibile in ordine al reato di truffa aggravata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 47 com. 3, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)