Sez. 5, Sentenza n. 756 del 27/10/1983 Ud. (dep. 27/01/1984) Rv. 162378 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - MANCATA CONCESSIONE IN PRIMO GRADO - OMESSA IMPUGNAZIONE - RICONOSCIMENTO IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - MANCATA CONCESSIONE IN PRIMO GRADO - OMESSA IMPUGNAZIONE - RICONOSCIMENTO IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
In base al principio "tantum devolutum quantum appellatum", il giudice d'appello non può riconoscere una circostanza attenuante, non concessa in primo grado, quando sul punto manchi l'impugnazione dell'imputato. (V mass n 156781; (V mass n 900027, in ordine alla possibilità in appello di un nuovo giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti in assenza di specifica deduzione). (V mass n 153800; (V mass n 150322; (V mass n 147698; (V mass n 151095; (V mass n 145972, nel senso che la richiesta di diminuzione di pena non è sufficiente per la concessione delle attenuanti in appello). (Conf mass n 138402).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)