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Sez. 1, Sentenza n. 1314 del 01/12/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147698 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA PENA - RICHIESTA IMPLICITA DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147698-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA PENA - RICHIESTA IMPLICITA DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Il principio 'tantum devolutum quantum appellatum', pur non precludendo in modo assoluto al giudice dell'impugnazione di esaminare anche i punti non espressamente indicati nei motivi di impugnazione, impone tuttavia, perche l'esame possa estendersi, eccezionalmente, anche a detti punti, che essi siano connessi con vincolo di carattere essenziale a quelli specificamente impugnati. Tale connessione non ricorre tra la Determinazione della misura della pena e la decisione sull'esistenza o meno di una qualsiasi circostanza aggravante o attenuante. (fattispecie in tema di circostanza attenuante prevista dall'art 5 della legge n 895 del 1967. La Cassazione ha chiarito che la decisione su detta circostanza postula l'apprezzamento di elementi di fatto sulla quantita e qualita delle armi e degli altri oggetti ad esse equiparati e la presa in considerazione di principi di diritto, del tutto autonomi rispetto alla commisurazione della pena entro i limiti edittali, ambito nel quale era stata ristretta la valutazione del giudice di appello, posto che nei motivi di appello era stato unicamente richiesto la riduzione 'al minimò della pena inflitta in primo grado). (Conf mass n 141121; (Conf mass n 137502).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)