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Sez. 3 - , Ordinanza n. 31956 del 11/12/2018 (Rv. 651947 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto autonomo di garanzia - Garante - Opponibilità al creditore delle eccezioni fondate sul rapporto principale - Esclusione - Limiti - Opponibilità al creditore delle eccezioni fondate sul rapporto di garanzia - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651947-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

In tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'"exceptio doli", potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia; sicché, se la garanzia viene prestata esclusivamente in rapporto all'adempimento dovuto da un determinato soggetto, ove questi venga liberato (mediante una novazione soggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sollevare nei confronti del creditore l'eccezione di estinzione della garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)