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Sez. 1 - , Sentenza n. 16345 del 21/06/2018 (Rv. 649780 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Contratto autonomo di garanzia - "Exceptio doli" - Nozione - Opponibilità da parte del garante - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649780-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE

Nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. (Nella specie, è stato ritenuto corretto e diligente il comportamento del garante che non aveva resistito all'escussione della garanzia da parte del commissario giudiziale - fatto di per sé non significativo della volontà di tacere la condizione di inadempimento in cui versava il creditore - ed aveva comunque atteso l'esito del procedimento cautelare promosso dal debitore per inibire l'escussione della garanzia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)