Sez. 4, Sentenza n. 6243 del 07/03/1988 Ud. (dep. 24/05/1988) Rv. 178442 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - VIZIO IN FATTO E NON IN DIRITTO - RILEVANZA AI FINI DELLA NULLITÀ DELLA SENTENZA EX ART. 475 N. 3 COD. PROC. PEN. - OBBLIGATORIETÀ - RATIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - VIZIO IN FATTO E NON IN DIRITTO - RILEVANZA AI FINI DELLA NULLITÀ DELLA SENTENZA EX ART. 475 N. 3 COD. PROC. PEN. - OBBLIGATORIETÀ - RATIO.*
Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza ex art. 475 n. 3 cod. proc. pen. è quello in fatto e non già quello in diritto, nel senso che non può esservi ragione di doglianza allorquando la soluzione di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed illogicamente motivata, sia comunque esatta, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. (V mass n 142465; (V mass n 173007).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)