Sez. 1, Sentenza n. 1572 del 25/03/1986 Cc. (dep. 05/06/1986) Rv. 173007 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - CONCERNE LA MOTIVAZIONE IN FATTO E NON IN DIRITTO - ERRORE DI DIRITTO INFLUENZANTE IL DISPOSITIVO - VIOLAZIONE DI LEGGE - FATTISPECIE: CONFORMITÀ DEL DISPOSITIVO ALLA LEGGE, NONOSTANTE L'OMESSO ESAME DELLA QUESTIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - CONCERNE LA MOTIVAZIONE IN FATTO E NON IN DIRITTO - ERRORE DI DIRITTO INFLUENZANTE IL DISPOSITIVO - VIOLAZIONE DI LEGGE - FATTISPECIE: CONFORMITÀ DEL DISPOSITIVO ALLA LEGGE, NONOSTANTE L'OMESSO ESAME DELLA QUESTIONE.*
La Mancanza o la contraddittorietà della motivazione in diritto non costituisce motivo di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 475, n. 3 stesso codice. Infatti, il vizio di motivazione rilevante ai fini della validità del provvedimento è quello in fatto e non quello in diritto, sicché, se l'errore di diritto influenza in modo determinante il dispositivo, si ha inosservanza o erronea applicazione della legge e non Mancanza (o contraddittorietà) della motivazione, per cui il vizio deve essere denunciato in Cassazione ai sensi del n. 1 e non del n. 3 del citato art. 524. Ciò è confermato dal rilievo che la Corte di Cassazione non potrebbe annullare il provvedimento per vizio di motivazione sulla questione di diritto, essendo invece tenuta, se il dispositivo è conforme a legge, a specificare nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti (art. 538, terzo comma, cod. proc. pen.). (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, sussisteva la conformità del dispositivo alla legge, poiché, nonostante l'omesso esame della questione sollevata dall'interessato, la soluzione adottata era giuridicamente corretta). (Conf mass n 142465).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 538 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)