Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 04/05/1993 (Rv. 482208 - 01)
Professionisti - Ingegneri ed architetti | Onorari - Interesse pari al tasso ufficiale di sconto - Natura - Liquidazione in difetto di espressa domanda.
Professionisti - Ingegneri ed architetti
Gli interessi dovuti sugli onorari ai sensi dell'art. 9 ultimo comma della legge 2 marzo 1949 n. 143 (approvazione delle tariffe professionali degli ingegneri ed architetti) hanno carattere accessorio rispetto alla somma dovuta per la prestazione professionale, con la conseguenza che essi, decorsi sessanta giorni dall'invio della specifica, spettano al professionista indipendentemente da successivi atti di costituzione in mora e debbono essere liquidati dal giudice anche in difetto di espressa domanda, a meno che non risulti una volontà di rinuncia del professionista.
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)