diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10361 del 02/12/1994 (Rv. 488996 - 01)

PROFESSIONISTI - RAGIONIERI | Onorari dei ragionieri - Interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia - Diritto del professionista che li richieda - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488996-01

PROFESSIONISTI - RAGIONIERI

Per il disposto dell'art. 15 legge 2 marzo 1949 n. 144, sugli onorari dei ragionieri (al pari di altre categorie di professionisti) spettano al professionista che ne faccia richiesta gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, senza che rilevi la specifica invocazione della disposizione richiamata, la quale per il suo carattere di specialità prevale nell'applicazione sulla norma generale in tema di saggio degli interessi legali di cui dell'art. 1284 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 144 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)