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Sez. U, Sentenza n. 12339 del 18/11/1992 (Rv. 479595 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni | Magistrato incolpato - Responsabilità - Esclusione - Provvedimento - Impugnazione - Ammissibilità - Soggetti legittimati.
Stato
decisa il 1992-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479595-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni

Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono impugnabili con ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione tutti i provvedimenti in materia disciplinare resi dalla competente sezione del Consiglio Superiore della Magistratura, ivi compresi quelli che escludono la responsabilità del magistrato incolpato, i quali sono impugnabili dal Ministro della giustizia o dal Procuratore generale presso la stessa Corte, quali titolari dell'azione disciplinare e parti del seguente procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)