Sez. U, Sentenza n. 12339 del 18/11/1992 (Rv. 479595 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni | Magistrato incolpato - Responsabilità - Esclusione - Provvedimento - Impugnazione - Ammissibilità - Soggetti legittimati.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni
Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono impugnabili con ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione tutti i provvedimenti in materia disciplinare resi dalla competente sezione del Consiglio Superiore della Magistratura, ivi compresi quelli che escludono la responsabilità del magistrato incolpato, i quali sono impugnabili dal Ministro della giustizia o dal Procuratore generale presso la stessa Corte, quali titolari dell'azione disciplinare e parti del seguente procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)