Sez. U, Sentenza n. 12750 del 17/12/1997 (Rv. 510980 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Scissione fra titolarità dell'azione disciplinare, appartenente al Ministro di Grazia e Giustizia ed esercizio della medesima, attribuito al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione - Fondamento - Esigenza di evitare l'attribuzione dell'esercizio dell'azione disciplinare ad un organo amministrativo - Sentenza disciplinare - Emanazione - Permanenza della medesima esigenza - Esclusione - Impugnazione alle Sezioni Unite o resistenza al ricorso - Legittimazione del Ministro di Grazia e Giustizia senza necessità di richiesta al Procuratore Generale - Sussistenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In materia di responsabilità disciplinare dei magistrati l'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nel porre una scissione fra titolarità dell'azione disciplinare, che appartiene al Ministro di Grazia e Giustizia, e l'esercizio della medesima, che è attribuito al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, persegue l'esigenza di evitare che l'esercizio di tale azione (unitamente all'assunzione dell'accusa nel relativo procedimento) sia attribuito ad un organo amministrativo; pertanto, poiché con l'emanazione della sentenza disciplinare tale esigenza viene meno, al ricorso (o al controricorso) innanzi alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve ritenersi legittimato direttamente il Ministro di Grazia e Giustizia, senza alcuna necessità di richiesta al suddetto Procuratore Generale, e secondo le regole dell'ordinario giudizio di cassazione, anche riguardo alla rappresentanza "ex lege" dell'Avvocatura dello Stato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 107, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)