Sez. 3, Sentenza n. 16013 del 24/10/2003 (Rv. 567658 - 01)
CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERE, DISTINZIONI) | Apposizione di un termine finale - Legittimità.
CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERE, DISTINZIONI)
La cessione dei beni ai creditori disciplinata dall'art.1977 c.c. (ben diversa dalla cessione con cui può realizzarsi il concordato preventivo ex art.160, comma secondo Legge fall.) può legittimamente essere oggetto di apposizione di un termine finale, regola generale valevole per tutti i contratti essendo quella per cui le parti possono sempre limitarne nel tempo l'efficacia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)