Sez. 2, Sentenza n. 1909 del 21/02/1995 (Rv. 490585 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Cessione di beni ai creditori quale modo di attuazione del concordato - Trasferimento dei beni in favore dei creditori e liberazione del debitore - Esclusione - Conferimento di un mandato agli organi della procedura ai fini della disposizione dei beni ceduti - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
La cessione dei beni ai creditori, quale particolare modo di attuazione del concordato preventivo, non determina il trasferimento dei beni in favore dei creditori e la conseguente immediata liberazione del debitore, ma comporta soltanto il conferimento di un mandato agli organi della procedura, i quali, in tal modo, sono legittimati a disporre dei beni ceduti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Cod. Civ. art. 2112, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)