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Sez. U, Sentenza n. 1476 del 13/05/1968 (Rv. 333136 - 01)

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE.*
Stato
decisa il 1968-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333136-01

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE.*

Con l'opposizione ad ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14 aprile 1910 n. 639, si apre un procedimento in cui l'opponente che agisce nei confronti di un atto amministrativo, reso esecutorio dal pretore, assume ad ogni effetto la veste di attore, perche l'opposizione costituisce domanda giudiziale diretta ad introdurre un ordinario processo di cognizione in cui il debitore, contestando il diritto all'esecuzione, e tenuto a dare la prova dell'infondatezza del credito dell'ente pubblico procedente. (V. 2339-67, massima n. 329576 2356-65 1574-65).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)