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Sez. 1, Sentenza n. 3836 del 28/11/1969 (Rv. 344159 - 01)

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA DELL'INGIUNZIONE - POSIZIONE DELLE PARTI ED ONERE DELLA PROVA NELLA FASE DI OPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1969-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344159-01

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA DELL'INGIUNZIONE - POSIZIONE DELLE PARTI ED ONERE DELLA PROVA NELLA FASE DI OPPOSIZIONE.*

L'ingiunzione fiscale, cui la pa puo fare ricorso nei casi previsti dalla legge, non puo essere equiparata all'ordinario decreto ingiuntivo, ma cumula in se le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto. L'opposizione del debitore apre un ordinario processo di cognizione, nel quale l'ingiunto esperisce un'Azione di accertamento negativo diretta a contestare il diritto all'esecuzione con la duplice conseguenza che la pa non e tenuta a dare la prova della fondatezza della sua pretesa creditoria, essendo sufficiente che abbia indicato nello atto di ingiunzione la causale della richiesta di pagamento e l'ammontare della somma richiesta, e che l'opponente ha l'Onere di dimostrare l'illegittimita della pretesa fatta valere dalla pa con l'ingiunzione. (V 2234-69, massima n 341595 582-69, massima n 338768 1476-68, massima n 333136).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)