Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12386 del 21/05/2018 (Rv. 648719 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Provvedimento di diniego di accertamento tecnico preventivo - Natura provvisoria e strumentale - Conseguenze - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO
Non costituisce sentenza, ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento di rigetto dell'istanza di consulenza tecnica preventiva, in quanto esso non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova, (anche in considerazione dell'assenza del presupposto dell'urgenza, estraneo all'art. 696 bis c.p.c.), né tanto meno la possibilità della conciliazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)