Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5698 del 07/03/2013 (Rv. 625381 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Provvedimento di diniego di accertamento tecnico preventivo con facoltà conciliativa - Natura provvisoria e strumentale - Conseguenze - Improponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO
Non costituisce "sentenza", ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111, settimo comma, Cost., il provvedimento di rigetto dell'istanza di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa, il quale non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova (anche in considerazione dell'assenza del presupposto dell'urgenza, estraneo all'art. 696-bis cod. proc. civ.), né tantomeno la possibilità della conciliazione, essendo, inoltre, ridiscutibile - anche quanto alle spese - nell'eventuale giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)