Sez. 1, Sentenza n. 10136 del 19/11/1996 (Rv. 500639 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Notifica della pronuncia - Revocazione per errore di fatto - Termine prove - Rilevanza dell'atteggiamento psichico e della consapevolezza dell'avente interesse - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
La revocazione per errore di fatto, di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., è soggetta al termine breve di trenta giorni dalla notificazione della pronuncia revocanda (artt. 325 primo comma e 326 primo comma cod. proc. civ.), quale adempimento idoneo a determinarne la conoscenza o conoscibilità legale, a prescindere da ogni valutazione circa l'atteggiamento psichico del destinatario e la sua consapevolezza in ordine alla consistenza ed agli effetti dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)