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Sez. 1, Sentenza n. 5103 del 09/06/1997 (Rv. 505019 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Decorrenza del termine per impugnare - Dalla scoperta dell'errore - Esclusione - Dalla notifica della sentenza, o, in mancanza, da quella della pubblicazione - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505019-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Il configurarsi del sopravvenire della conoscenza di un fatto, quale "dies a quo" per l'impugnazione, mentre è caratteristico delle ipotesi della cosiddetta "revocazione straordinaria" (nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 cod. proc. civ.), è invece del tutto estraneo alle ipotesi della cosiddetta "revocazione ordinaria" (nn. 4 e 5 dello stesso articolo), nelle quali il "dies a quo" si identifica, invece, in quello della notificazione della sentenza, o, in mancanza, in quello della pubblicazione della stessa, e determina - corrispondentemente - il decorrere del termine breve, o del termine annuale per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)