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Sez. L, Sentenza n. 6527 del 27/06/1990 (Rv. 468039 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - RITARDATO PAGAMENTO - CREDITO PER IL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468039-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - RITARDATO PAGAMENTO - CREDITO PER IL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

Il credito concernente il risarcimento del maggior danno subito dal creditore (che si inquadri nella categoria dei cosiddetti modesti consumatori) per il ritardato pagamento della indennità premio di servizio, si identifica con il credito risarcitorio previsto dal secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. e pertanto è assoggettato alla disciplina della prescrizione propria di tale credito (e non già a quella stabilita per i crediti di lavoro, cui si applica la disposizione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.), con la decorrenza del relativo termine prescrizionale dalla data della Costituzione in mora - che ne segna anche il momento genetico - e non già dalla data (successiva) del tardivo adempimento del credito principale. (V 861/88, mass n 457246).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)