Sez. L, Sentenza n. 861 del 01/02/1988 (Rv. 457246 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ PREMIO DI FINE SERVIZIO - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA SVALUTAZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ PREMIO DI FINE SERVIZIO - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA SVALUTAZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Ove il pensionato agisca per ottenere il risarcimento dello ulteriore danno conseguente alla svalutazione monetaria verificatasi a causa del ritardo con cui l'istituto previdenziale gli ha erogato la prestazione dovuta (nella specie, l'indennità premio di fine servizio corrisposta dall'INADEL), il termine prescrizionale di tale diritto - che ha la sua fonte nella generale disciplina dettata dall'art. 1224 cod. civ. e non già in quella speciale prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. solo per i crediti di lavoro - decorre dalla scadenza del periodo di 120 giorni dalla richiesta della prestazione previdenziale a norma dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, dovendosi ritenere alla detta scadenza la richiesta di prestazione respinta a tutti gli effetti di legge e quindi anche per la configurazione della mora ex re (art. 1219 cod. civ.), presupposto per la sussistenza di maggiori danni ex art. 1224 cit.. (V 3004/86, mass n 440011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)