Sez. 3, Sentenza n. 397 del 07/02/1966 (Rv. 320795 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - PRESUPPOSTI - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - PRESUPPOSTI - EFFETTI.*
Secondo l'art.291 cod.proc.civ., ove l'intimato non si costituisca in giudizio e il giudice istruttore rilevi un vizio che importi nullita della notificazione dell'atto di citazione, deve essere fissato al l'attore un termine perentorio per rinnovarla, sempre che l'atto sia pienamente conforme alle prescrizioni di legge e la notifica di esso, sebbene nulla, non sia del tutto irrilevante, nel senso che l'impulso della parte alla notificazione dell'atto deve essere idoneo a realizzare in astratto le condizioni della validita del contraddittorio, solo in concorso di tali elementi la rinnovazione dell'atto puo operare retroattivamente - e la sanatoria opera- con efficacia ex tunc non solo per le nullita specificamente contemplate dall'art.160 cod proc. civ., ma anche per ogni altro vizio che comporti nullita della notificazione per espressa previsione normativa o per difetto di un requisito all'uopo ritenuto essenziale, e cio indipendentemente dalla circostanza che la nullita sia addebitabile all'ufficiale giudiziario o alla stessa parte istante. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)