Sez. 3, Sentenza n. 8381 del 16/11/1987 (Rv. 455940 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - NOTIFICA INESISTENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - NOTIFICA INESISTENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'effetto conservativo che l'art. 291 cod. proc. civ. ricollega alla rinnovazione della notificazione, contemplata dalla stessa norma, si verifica qualora la prima notificazione sia stata fatta, sia pure irritualmente, nei confronti del soggetto legittimato a contraddire alla domanda o alla impugnazione, mentre quella notificazione è priva di giuridica Rilevanza, e deve considerarsi "tamquam non esset", se il destinatario di essa sia un soggetto diverso, che non aveva alcuna veste per riceverla. Inoltre occorre che la prima notificazione, sebbene nulla, non sia del tutto irrilevante, nel senso che l'impulso della parte alla notificazione dell'atto deve essere idoneo a realizzare in astratto le condizioni della validità del contraddittorio. Pertanto va escluso l'effetto conservativo alla rinnovazione della notificazione di una citazione, che sia stata effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. con restituzione dell'avviso di ricevimento privo di sottoscrizione e con l'annotazione dell'agente postale "destinatario sconosciuto", dovendosi considerare la stessa inesistente. (V 6090/82, mass n 423774; (V 397/66, mass n 320795; (V 375/63, mass n 260504).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)