Sez. 1, Sentenza n. 2749 del 02/08/1968 (Rv. 335356 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA RINUNZIATA IN PRIMO GRADO PRIMA DELL'AMMISSIONE - PROPOSIZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA RINUNZIATA IN PRIMO GRADO PRIMA DELL'AMMISSIONE - PROPOSIZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Osta alla riproposizione in appello della prova il suo espletamento in primo grado, ove non verta su fatti nuovi, oppure la decadenza o la rinunzia ad essa da parte dell'interessato. Se invece la parte, dopo averla formulata, rinunzia alla istanza di ammissione prima che la prova venga ammessa, non perde il diritto a proporla nuovamente in appello, salva la valutazione di tale comportamento ai fini delle spese.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)