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Sez. 1, Sentenza n. 8 del 05/01/1972 (Rv. 355655 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - RIPROPOSIZIONE AD OPERA DELLA PARTE DICHIARATA DECADUTA IN PRIMO GRADO PER MANCATA INDICAZIONE DEI TESTI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355655-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - RIPROPOSIZIONE AD OPERA DELLA PARTE DICHIARATA DECADUTA IN PRIMO GRADO PER MANCATA INDICAZIONE DEI TESTI - INAMMISSIBILITA.*

A norma dell'art 345 cod proc civ ed in applicazione del principio della unita dell'istruzione processuale, sono ammissibili in appello soltanto i mezzi istruttori che presentino il requisito della novita ossia che riguardino fatti del tutto diversi da quelli che hanno formato oggetto di mezzi di prova della stessa specie ammessi in primo grado. Pertanto, non puo essere ammessa in appello una prova per testi avente per oggetto circostanze gia dedotte in altra prova per testi dalla quale la parte sia stata dichiarata decaduta in primo grado per mancata tempestiva indicazione dei testi. (V 2749'68, mass n 335356).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)