Sez. 4, Sentenza n. 994 del 01/04/1966 Ud. (dep. 02/12/1966) Rv. 102949 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA.*
L'inosservanza della norma che dispone l'interrogatorio dell'imputato in giudizio importa una nullita relativa, che rimane sanata ove l'imputato o il difensore abbiano conservato il silenzio in ordine all'inosservanza medesima. (fattispecie in tema di omesso interrogatorio di imputato nel giudizio di appello).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 519, Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 518
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)