Sez. 6, Sentenza n. 73 del 20/01/1967 Ud. (dep. 17/03/1967) Rv. 103806 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - ACQUIESCENZA - NULLITA - SANATORIA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - ACQUIESCENZA - NULLITA - SANATORIA.*
L'imputato che, assistito dal difensore, partecipa al dibattimento, e in grado di esercitare i suoi diritti di difesa interloquendo nelle debite forme. Consegue che, se viene omesso il suo interrogatorio ed egli o il suo difensore non fanno rilevare l'omissione e conservano, anzi, in ordine ad essa, durante lo svolgimento dell'intero dibattimento, il piu completo silenzio, la nullita che ne deriva, di carattere relativo, resta sanata a mente dell'art 471 cod proc pen il quale appunto prevede che le nullita verificatesi nel dibattimento rimangono sanate se non fatte tempestivamente rilevare dalla parte che vi ha interesse. (Conf 102949, anno 1966, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 471, Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)