Sez. 2, Sentenza n. 47602 del 29/11/2012 Cc. (dep. 07/12/2012) Rv. 254105 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Partecipazione - Elementi costitutivi - Adesione - Contributo causale - Per una fase temporalmente limitata - Sufficienza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione per delinquere, la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza del "pactum sceleris", con riferimento alla consorteria criminale, e della "affectio societatis", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata; ne consegue che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata. (Nella specie, la condotta del partecipe è consistita nel mettere a disposizione dell'associazione la propria abitazione per la sistemazione di attrezzature telematiche funzionali a fornire ai candidati ai concorsi di ammissione a facoltà universitarie le risposte ai quesiti oggetto delle prove selettive).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)